Gianni e l'idoneità agonistica
“Gianni! Hai prenotato la visita annuale per il rinnovo dell’idoneità agonistica? Lo sai che ti sta per scadere e senza non puoi ne allenarti, ne gareggiare”, gli rammentò il medico sociale della sua squadra di nuoto nel pieno esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento sanitario della Federazione Italiana Nuoto (FIN), approvato dal Consiglio Federale FIN con delibera 4/2011. “Si, si! Vado proprio domani dopo l’allenamento!”, gli disse, fiducioso che il padre, dottore specializzato in medicina dello sport, lo inserisse al termine del suo consueto e turbolento pomeriggio di visite, dato che, per legge, il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente da codesti medici. La certificazione medica in ambito sportivo ha subito, negli ultimi anni, significative modifiche soprattutto in conseguenza dell’emissione del Decreto Legge n. 158 del 13 Settembre 2012, detto Decreto Balduzzi, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale, emanato dal Ministero della Sanità, n. 63 del 18 febbraio 1982, inerente le norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica, il quale demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive, risultando obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un’attività sportiva qualificata come «agonistica» (articolo 1 DM 63/1982).
L’indomani, Gianni venne accompagnato allo studio di suo padre: era terrorizzato dalla prova del peso. “Speriamo di aver raggiunto il peso-forma… Lo sport avrà anche tanti difetti, ma, a differenza della vita, non basta sembrare: bisogna essere” (Gianni Mura) - si ripeteva pensieroso – “Jury Chechi diceva sempre che se si vuole fare sport ad un certo livello anche l’attenzione all'alimentazione è importante così come la cura del proprio corpo per cercare di stare bene e praticare al meglio l’attività fisica”. Giunto nel piccolo stanzino, perfettamente attrezzato, dove il padre riceveva i suoi pazienti, indossò subito pantaloncini e maglietta a maniche corte, pronto per affrontare la prova da sforzo. Infatti, la visita medica finalizzata ad ottenere la certificazione si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto nelle Note Esplicative e che varia a seconda delle diverse discipline sportive ma che, in generale, deve comprendere l'anamnesi, la determinazione del peso corporeo, espresso in Kg, e della statura, espressa in cm, l'esame-obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato, l'esame generico dell'acuità visiva mediante ottotipo luminoso, il rilievo uditivo, la valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico tramite elettrocardiogramma (ECG) e l’esame spirografico (spirometria), comprendente il rilievo dei parametri di capacità vitale (CV), volume respiratorio massimo al secondo (VEMS), indice di Tiffeneau (VEMS/CV), ossia il rapporto tra il volume d’aria espirata in un secondo e la capacità vitale forzata e massima ventilazione volontaria (MVV).
“Papà, ma perché tu che pratichi ancora golf a livello agonistico fai la visita di controllo due volte all’anno mentre io una sola?”, gli chiese curioso. “Perché le Tabelle A e B del Decreto Ministeriale di riferimento indicano, di norma, una periodicità annuale della visita di controllo, salvo per alcuni sport per i quali invece è biennale come il golf. Purtroppo, non ne conosco le reali ed effettive motivazioni. Però, so di per certo che, se praticassi anche tennis a livello agonistico, dovrei sottopormi ad una sola visita di idoneità agonistica, con rinnovo annuale, cumulativa per ambedue gli sport e comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport, come disposto dall’articolo 3 del suddetto Decreto. Certo è vero che, in qualsiasi caso e qualora lo ritenesse necessario, il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico”, gli spiegò dettagliatamente. La visita si svolse regolarmente e si concluse in poco tempo. Gianni era giovane e stava molto bene di salute. Perciò, gli venne regolarmente il certificato di idoneità, il quale dovrà poi essere conservato presso la società sportiva cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche ai sensi degli articoli 5 del DM 63/1982 e 10 del Regolamento Sanitario FIN. Inoltre, la documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni. “Ma se per caso fossi risultato inidoneo? Cosa sarebbe successo?”, chiese Gianni a suo padre mentre si preparavano per tornare a casa insieme. Egli gli spiegò che, in caso di inidoneità, il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all’atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell’atleta, comunicando a quest’ultima il solito esito negativo della visita senza allegare alcuna diagnosi (articolo 6 DM 63/1982). Però, avverso il giudizio negativo, l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di Presidente, un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti, un medico specialista o docente in cardiologia, un medico specialista o docente in ortopedia ed un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
“Sei fortunato sai? Non ti faccio pagare la visita perché non avrebbe alcun senso essendo padre e figlio ma se tra noi non ci fosse alcun rapporto di parentela, essendo tu maggiorenne, saresti tenuto al pagamento della prestazione in quanto ne sono esenti solamente minori e disabili, per i quali, appunto, la visita medico-sportiva di idoneità agonistica è gratuita”, gli disse ironizzando. In effetti, la normativa nazionale prevede proprio questo, precisando altresì che la spesa è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) nella misura del 19% sulla parte eccedente l’importo complessivo delle spese sanitarie di 129,11 Euro e che gli importi pagati per il rilascio di certificati medici per usi sportivi rientrano, tra le spese mediche generiche ammesse alla detrazione. Inoltre, dal 1° gennaio 2020 le spese sanitarie sono detraibili o deducibili solo se il pagamento è effettuato con versamento bancario, postale od attraverso altri sistemi tracciabili come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. In aggiunta, il libero professionista è obbligatoriamente tenuto ad erogare regolare fattura elettronica, ricevuta fiscale contenente data di emissione, numero univoco progressivo di fattura, dati propri e del paziente (generalmente, nome, cognome, indirizzo e Codice Fiscale), numero di partita IVA del cedente o prestatore, numero di partita IVA del cessionario o committente, descrizione, la quantità e i prezzi dei prodotti e dei servizi oggetto della transazione, data in cui il pagamento viene corrisposto, nel caso in cui sia diversa dalla data di emissione della fattura aliquota IVA ed imponibile. Bisogna però ricordare che lavorare in autonomia comporta da un lato una possibile maggiore remunerazione ma, dall’latro, anche un certo rischio rispetto ad un tradizionale lavoro subordinato poiché il lavoratore autonomo deve provvedere alla ricerca di clienti e/o progetti lavorativi a cui prendere parte in base alla propria professionalità e competenze. “Meno male che tu ti fai pagare subito papà! Tra i rischi della libera professione v’è la possibilità che la fattura non venga pagata dal cliente entro il termine prestabilito, circostanza che ha rilevanti ricadute sul pagamento sia della tasse, sia dei contributi da parte del libero professionista. Praticamente, finiresti senza guadagni e quasi senza pensione: oltre al danno, anche la beffa!”, constatò amaramente Gianni. “Ma no! Cosa dici! Ma a giurisprudenza non ti hanno insegnato che, per la prestazione di servizi come le visite mediche, la fattura è erogata al momento del pagamento?!” - gli disse – “Nella compravendita di cose immobili accade più spesso, certo. Ma nel mio campo è difficile che ciò accada”. Gianni prese atto della spiegazione senza capirci un granché: non andava molto d’accordo con il diritto tributario. Comunque non avrebbe dovuto seguire il corso e dare il relativo esame prima del quarto anno: ci sarebbe stato ancora tempo per imparare ed affinare le proprie conoscenze in materia.
Sulla strada del ritorno, a Gianni venne un dubbio: “Ma come mai quand’ero piccolo e partecipavo ai corsi di scuola nuoto non facevo tutti questi controlli medici?”, chiese a suo padre. “Perché ti bastava una certificazione non agonistica”, gli rispose. Infatti, il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, definito dalle Linee-guida del Ministero della salute dell’8 Agosto 2014, prevede solamente l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita ed un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Inoltre, il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Si tratta quindi di una certificazione che differisce non solo dall’idoneità agonistica vera e propria, ma anche del semplice certificato per lo svolgimento di attività ludico motoria, per la quale non è obbligatoria l’attestazione medica in quanto l’articolo 42 bis del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69, convertito in Legge 9 Agosto 2013, n. 98, ha soppresso l’obbligo di certificazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto, la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi. Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 24 Aprile 2013, per «attività ludico motoria» s’intende l’attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all’ordine dei medici.
Anche questa nuova e breve avventura di Gianni è volta al termine. Il poeta romano Giovenale, nelle sue Satire, scrisse la famosissima citazione «mens sana in corpore sano», una mente sana in un corpo sano. Aveva ragione. Nona caso, qualche anno fa, l’ex Ministro per gli affari esteri Luigi di Maio disse proprio che «i nostri giovani devono fare sport, e per diminuire le spese sanitarie dobbiamo migliorare lo stato di salute dei cittadini». «Lo sport, dal punto di vista sociale, incide tantissimo nell'adolescenza perché aiuta a formare il carattere, a mettersi in gioco rispettando le regole, compagni e le compagne e gli avversari. E' una vera scuola di vita. Per gli adolescenti può essere un binario privilegiato di crescita». «L'amicizia può servire all'interno del percorso sportivo per strutturarsi come persone. E' utile nello spogliatoio ma anche fuori. Ma si deve anche crescere come sani rivali dove l'amicizia vera crea il rispetto del compagno e quindi dell'avversario» (Andrea Lucchetta). Affinché ciò si realizzi, la salute fisica dello sportivo di qualsiasi livello dev’essere regolarmente e minuziosamente controllata e monitorata, così che l’attività sportiva possa essere vissuta serenamente ed in totale sicurezza per l’integrità psicofisica di ciascuno, perché, come disse Neil Simon, «lo sport è l'unico spettacolo che, per quante volte tu lo veda, non sai mai come andrà a finire». Lo stesso Papa Francesco, nostro attuale Pontefice, ha in più occasioni messo in luce che «lo sport non è solo una forma d’intrattenimento, ma anche uno strumento per comunicare valori che promuovono il bene della persona umana e contribuiscono alla costruzione di una società più pacifica e fraterna».
Federica Repetto