Gianni e la diffusione delle immagini online

Vediamo un po’ cosa c’è online”, disse Gianni navigando su Internet alla ricerca di disegni simpatici da far colorare alle sue cuginette. Era Pasqua ed era tradizione che tutti i suoi parenti venissero a pranzo a casa loro, comprese le due amate cuginette di quattro anni con cui adorava giocare. “Mmmh, cerchiamo: animali”, pensò Gianni digitando le lettere sulla tastiera e vedendo comparire sul monitor del computer una serie infinita di animali, di ogni genere e specie, tutti da colorare. Ne scaricò molti, essendo a conoscenza della passione delle bambine per la fauna in generale, e li preparò alla stampa. Prima però, osservandoli da vicino, notò che alcuni di essi erano completamene “puliti”, privi di forme o segnature d’altra natura, mentre altri no: infatti, alcuni di essi presentavano una firma o una filigrana che andava quasi a rovinare il disegno stesso. “Uffa! Ma perché li devono imbrattare così?! I bambini poi dicono che sono brutti da vedere: come dargli torto!?”, sbuffò Gianni innervosito, dato che non aveva più molto tempo per trovare nuove immagini per intrattenere le cugine tutto il pomeriggio. “Dovrò accontentarmi…” – si disse affranto cliccando sul tasto «Stampa» – “Ma perché ci sono tutte queste scritte?”, si chiese dubbioso. Ecco che la solita curiosità di Gianni prese il sopravvento e lo spinse a nuove ricerche. “D’altro canto, anche per Cartesio il dubbio era l'inizio della conoscenza, giusto?! Una vita senza conoscenza, è una vita a metà. Se non sai, non puoi capire, e se non capisci, che scopo ha vivere?”, si disse riprendendo le parole di Licia Troisi.

Navigando sul web, scoprì che uno dei metodi per limitare l’uso non autorizzato delle immagini è l’apposizione di una firma, detta watermark o filigrana, sull’immagine. Essa può essere apposta in diverse forme, ognuna delle quali andrà, però, a modificare l’immagine stessa. La forma meno invasiva, ma anche la meno efficace in quanto facilmente eliminabile, è quella eseguita sul bordo od in un angolo dell’immagine, che, più che a proteggere l’opera, permette di far conoscere il nome dell’autore. Ancora meno efficace è l’inserimento della firma in una cornice apposta all’immagine. Tra le firme visibili, dunque, la più efficace, e purtroppo anche la più ingombrante, è quella inserita in filigrana, generalmente trasparente, su tutta la superficie della riproduzione meccanica: infatti, il watermarking è il processo di sovrapposizione di un logo o di un testo su un documento o un'immagine, un'operazione importante per la protezione del copyright e la vendita di opere digitali, onde evitare che il contenuto caricato online possa essere riutilizzato o modificato senza il permesso dell’autore. In questo modo, le persone possono visualizzare in anteprima il lavoro prima di acquistarlo, senza il rischio che questo venga rubato. Inoltre, la filigrana digitale può essere utilizzata anche come tattica di branding perché costituisce un modo per mettere in mostra il nome dell’autore. È perciò possibile includere nella filigrana informazioni sul diritto d'autore, un identificatore oppure informazioni sullo stato.

Mh, e questo mi è chiaro” – annuì perplesso - “Ma questo benedetto copyright, cosa diavolo è?”, si domandò dubbioso grattandosi la fronte. Su Internet c’è scritto che il corpo di norme che tutela le opere letterarie e artistiche di carattere creativo è indicato come «diritto d’autore» o «copyright» e comprende una serie di disposizioni che si sviluppano attorno al rapporto che lega l’autore all’opera, riconoscendo al primo una serie di diritti esclusivi sulla seconda. Esso rientra nella famiglia della disciplina della proprietà intellettuale che, al suo interno, comprende sia il diritto d’autore, sia la proprietà industriale. La natura del diritto d’autore è duplice e si compone dei diritti morali, finalizzati alla tutela della personalità dell’autore, e dei diritti patrimoniali, volti a garantire all’autore una remunerazione attraverso lo sfruttamento economico dell’opera. Il diritto d’autore nasce al momento della creazione dell’opera, senza necessità di alcuna formalità, e protegge le «opere letterarie ed artistiche», qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Quindi, con il copyright, sono protette, ai sensi dell’articolo 1 della legge italiana del 22 Aprile 1941, numero 633, «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione». Il diritto d’autore esiste sempre perché l’opera è sempre frutto della creazione intellettuale di un soggetto e l’autore stesso può scegliere se manifestarsi con il proprio nome, sotto uno pseudonimo oppure se rimanere anonimo. Accanto al diritto d’autore vi sono i cosiddetti «diritti connessi», i quali hanno lo scopo di riconoscere ed incentivare lo sforzo artistico o gli investimenti di coloro che rendono le opere dell’ingegno accessibili e fruibili da parte del pubblico. Ai sensi della Direttiva 2001/29/CEE sul diritto d’autore e sui diritti connessi nella società dell’informazione, gli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) devono riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Devono inoltre riconoscere agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi distribuzione al pubblico delle loro opere e delle relative copie. Tale diritto si esaurisce all’interno dell’Unione laddove la prima vendita od il primo altro trasferimento di proprietà di un’opera sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Ok ma: quando si può parlare di «opera»?”, disse Gianni interrogando il proprio browser attraverso il microfono. A livello europeo, perché sussista un’opera ai sensi della Direttiva 2001/29/CEE, occorre innanzitutto che sia originale, ossia che costituisca una creazione intellettuale del suo autore e sia espressione di questa creazione: non a caso, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito che il diritto d’autore può trovare applicazione soltanto con riferimento ad opere originali, ponendo l’accento sull’esigenza di individuare il tocco personale dell’autore nella creazione dell’opera, anche prescindendo dal merito artistico. E’ importante notare che non esiste un livello minimo di creatività ma è necessario, al fine di godere della piena tutela offerta sia dalla normativa euro-unitaria, sia nazionale, che l’opera sia il risultato di una attività creatrice tale da concretizzarsi nella realizzazione di un’opera che prima non esisteva e di cui l’autore deve aver dato una sua propria interpretazione. Date queste sue particolari caratteristiche, la creatività dell’opera necessita una valutazione case by case che ne attesti l’effettiva sussistenza. E’ importante però rilevare che, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 18 della legge 633/1941, il diritto esclusivo di modificare la propria opera, di elaborarla con un'altra opera e/o di trasformarla in una diversa spetta solamente all’autore della stessa ed il suo consenso è necessario qualora un terzo desideri modificarla e/o elaborarla, salvo quei casi nei quali è ammessa la ripresa di un’opera dell’ingegno preesistente, quali, ad esempio, la parodia, la satira e/o la caricatura, costituenti una delle eccezioni ammesse a livello europeo dalla Direttiva 2001/29/CEE. “Aah! Ora ho capito perché quest’immagine tratta dal cartone animato «La carica dei 101» non viola il diritto d’autore! Perché si tratta di un’immagine che evoca un’opera preesistente e, nel contempo, è diversa in quanto ne costituisce un’espressione umoristica e scherzosa”, realizzò Gianni soddisfatto leggendo il combinato disposto degli articoli 4, 7 e 18 della legge 633/1941, ai sensi dei quali «senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale», delle quali «è considerato l’autore è delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro» e sulle quali il diritto esclusivo di elaborarle «comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera».

Ma allora perché alcuni disegni non presentano alcuna indicazione relativa al copyright?”, si chiese Gianni osservando alcune delle sue stampe. Ebbene, Gianni non sapeva che è possibile riprodurre un’opera anche senza il consenso dell’autore nei casi di uso scolastico, in opere scientifiche o didattiche, ad esempio, come anche nel suo caso, infondo. “Effettivamente, fin dall’asilo si insegna ai bambini a colorare. Quindi, lo scopo didattico può dirsi integrato”, si disse tra sé e sé, non considerando però che, ai sensi dell’articolo 91 della legge 633/1941, all’autore dell’immagine spetterebbe, in ogni caso, un equo compenso che lui non aveva corrisposto. Questo perché si è di fronte ad una di quelle comunissime situazioni di pubblicazione libera di un’immagine in rete, circostanza che comporta l’accessibilità a chiunque della medesima senza che all’autore venga riconosciuto o corrisposto alcun diritto e/o compenso. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso di cui Gianni era a conoscenza a causa dell’ampio uso che lui ed i suoi coetanei fanno dei social network, piattaforme sulle quali è possibile pubblicare fotografie proprie ed altrui per renderle accessibili sostanzialmente chiunque senza alcun tipo di protezione particolare. Si tratta di scelte che gli autori di un’opera d’ingegno possono fare per tutelare o meno la propria creazione e riceverne, o meno, in cambio una controprestazione.

Ma qualora venisse violato il diritto d’autore, colui che ha realizzato l’opera d’ingegno, come potrebbe tutelarsi?”, si chiese Gianni dall’alto dei suoi studi giuridici di diritto privato. Le sanzioni applicabili in caso di violazione del diritto d’autore variano a secondo della tipologia e della gravità dell’illecito e possono essere di natura civile, penale ed anche amministrativa, parlandosi in proposito d’illecito di diritto d’autore, il quale si verifica quando si utilizza un’opera protetta senza aver ottenuto idonea autorizzazione da parte del titolare dei diritti e l’attività in questione non rientra in un’eccezione o limitazione al diritto d’autore previste dalla legge. Se la violazione coinvolge sia i diritti patrimoniali, sia il diritto morale della paternità dell’opera, si parla invece di plagio, consistente nell’utilizzazione e riproduzione totale o parziale di un’opera altrui in un proprio lavoro, con attribuzione a sé stessi della paternità della stessa. Tale violazione del diritto d’autore comporta, a carico del contraffattore, e sempre che la violazione sia stata commessa con dolo o colpa, l’applicazione di sanzioni civili e penali.

La tutela civile si attua attraverso l’inibitoria del comportamento lesivo, la rimozione dello stato di fatto lesivo ed il risarcimento dei danni patrimoniali ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile per cui «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Quindi, se dopo tutti gli accorgimenti presi, l’autore di un’opera scoprisse che è stata usata senza il suo previo consenso, lo strumento più efficace per ottenere tutela giudiziale è l’azione inibitoria. Addirittura, per la presunta violazione di un diritto d’autore è anche possibile rivolgersi al giudice competente per chiedere un provvedimento idoneo, atto ad impedire la prosecuzione od il ripetersi dell’illecito, con la finalità è quella di ottenere una sentenza di condanna che ordini la cessazione del fatto lesivo. Ecco perché è possibile richiedere l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile, al fine di evitare il ripetersi dell’abuso. In merito al risarcimento del danno da fatto illecito, la giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità sia del danno emergente, ossia la perdita patrimoniale subita dall’autore dell’opera indebitamente utilizzata, sia del lucro cessante, ovvero il mancato guadagno, il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso. Per quantificare il predetto danno, generalmente si può far riferimento al compenso che l’autore usa richiedere a fronte dello stesso tipo di utilizzo in un contesto simile, anche se tale regola può essere considerata mero criterio orientativo del giudice che necessità concreta e specifica contestualizzazione.

La tutela penale, invece, è attuata dall’articolo 171 della legge 633/1941 con la previsione della multa da 51 a 2.065, per chiunque, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste dalla legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

f) ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

La pena è della reclusione fino ad 1 anno o della multa non inferiore a euro 516 se tali reati sono commessi «sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore».

Wow! Quante cose si scoprono ogni giorno, non si smette mai d’imparare! Eppure, sono partito da una banale curiosità legata a dei semplici disegni per bambini. E’ proprio vero che il diritto è vive nella nostra quotidianità ed è onnipresente”, rifletteva tra sé e sé Gianni ripensando alle parole del suo Professore di filosofia del diritto. “Gianni! Sono dieci minuti che ti chiamiamo! Staccati da quel maledetto computer e scendi a salutare gli zii!”, gli gridarono in coro i suoi genitori lasciando trapelare un certo nervosismo nei suoi confronti. Effettivamente, tra una ricerca e l’altra, non si era reso conto che era già Mezzogiorno in punto e, di lì a poco, sua nonna avrebbe dato inizio alla tradizionale sfilata pasquale di antipasti, primi, secondi e dolciumi. “Mi sento scoppiare solo a pensarci”, ironizzò tra sé e sé appena vide l’infinità di piatti, pieni di prelibatezze d’ogni genere, disposti in bella vista sulla tavola apparecchiata a festa con l’apposita tovaglia bianca ricamata che si era soliti esibire solamente nelle grandi occasioni.

Anche Pasqua passò e le cuginette di Gianni si divertirono moltissimo a colorare con lui i disegni che aveva preparato la mattina stessa. A differenza sua, non si fecero troppe domande sulle scritte relative al copyright: giustamente, pensavano solo a colorare i loro animaletti con le tonalità più assurde, spesso anche fuori dai margini, sprizzando gioia da tutti i pori. “Che bella la loro spensieratezza: vorrei essere come loro ogni tanto” - disse Gianni sospirando – “E’ proprio vero che non esiste niente che dia più soddisfazione di vedere un bambino felice e sorridente. Spero un giorno di poter trasmettere a queste due piccole pesti quello che pian piano sto imparando perché la libertà deriva dalla consapevolezza, la consapevolezza deriva dalla conoscenza, la conoscenza deriva (anche) dall'informazione, dallo studio e dalla lettura senza pregiudizi ”, pensò riprendendo le parole di Stefano Nasetti.

Per concludere, mi rivolgo a voi, Cari Lettori: siate sempre felici e spensierati ma anche affamati di conoscenza perché «è sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza», dato che «esiste un solo bene, la conoscenza, ed un solo male, l'ignoranza» (Socrate) e che «il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza» (Stephen Hawking).


Federica Repetto