Un'estate senza la discoteca del cuore
«L’estate addosso un anno è già passato…» (Jovanotti, L’estate Addosso, 2015) canticchiano in coro Gianni e i suoi amici finito l’ultimo giorno di liceo prima delle vacanze, mentre si dirigono nella loro discoteca preferita dove, come da tradizione, ogni anno vanno a festeggiare il termine delle lezioni. I quattro ragazzi trascorrono il viaggio in macchina pianificando e idealizzando come sarà la serata: discutono su quali canzoni proporranno al deejay e riflettono sui nuovi drink che assaggeranno e su come inviteranno le ragazze a ballare. Sembra il preludio per passare un’ottima serata, come in fondo lo sono sempre state quelle trascorse al Miramare, e Gianni non può far a meno di pensare a quanto siano fortunati a vivere a Milano Marittima dove si ha sempre la possibilità di fare nuovi incontri e godersi l’estate in compagnia degli amici più cari. Lo Sky Bar Miramare è un locale stagionale situato sul lungomare di Milano Marittima, gestito dall’azienda olandese Summertime S.R.L., che dopo le 23.00 non effettua più il servizio al tavolo ma diviene una discoteca che ospita deejay e cantanti di tendenza: il luogo ideale per festeggiare la fine di un anno infinito, passato sui libri e al bar davanti a scuola. Infatti, la voglia di libertà e di svago è tanta anche perché l’ultimo mese è stato pieno di verifiche; di questo aspetto più di tutti si lamenta Francesco, il suo migliore amico, che non riesce a smettere di pensare di aver dovuto fare l’interrogazione di recupero di algebra l’ultimo giorno di scuola, d’altronde anche Venditti cantava: «Notte di lacrime e di preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere…» (Notte prima degli esami, 1984).
Dopo un tragitto parso infinito, è arrivato il momento più critico: trovare parcheggio vicino al locale. Con grande sorpresa i ragazzi trovano il piazzale davanti alla discoteca vuoto e, mentre si domandano il motivo e controllano di avere i documenti d’identità, si dirigono all’ingresso. Avvicinandosi al locale, si rendono conto che c’è qualcosa di strano: pur essendo la discoteca più gettonata della città, non c’è nessuno in coda per entrare. I sospetti di Gianni aumentano nel momento in cui nota le luci spente e un foglietto bianco appeso sulla porta; si avvicina e legge: “Il locale resterà chiuso in forza dell'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco di Milano Marittima ex art. 54 d.lgs. 267/2000”. I ragazzi non capiscono cosa possa essere successo e verificano se su internet ci siano informazioni sulla chiusura della discoteca. Bastano poche parole chiave per scoprire che la notizia è circolata su tutti i quotidiani locali ma con un po’ di confusione circa le motivazioni del provvedimento: infatti alcune note testate fanno riferimento ad un probabile esposto presentato dal comitato di quartiere in cui si lamenta l’eccessivo inquinamento acustico causato dalla musica troppo alta proveniente dal locale, mentre altre ipotizzano che sia stato un escamotage da parte dei proprietari di locali della zona che hanno subito forti perdite economiche a causa della scelta operata dal Miramare di non fare pagare ai giovani l’ingresso alla pista da ballo e quindi assorbendone ogni serata il maggior numero. Dalla lettura dei vari articoli non è chiaro se il Sindaco abbia esercitato i suoi poteri in maniera legittima.
Il mattino dopo Gianni si rivolge al padre, noto giudice amministrativo, domandandogli come funzionasse un’ordinanza contingibile e urgente (ex art. 54 d.lgs. 267/2000) nonché il suo parere circa la sua legittimità nel caso in questione.
Il padre spiega che l’ordinanza sindacale contingibile e urgente è un atto amministrativo emanato dal Sindaco sulla base di un potere attribuitogli dalla legge per far fronte e porre rimedio a determinate situazioni di necessità e di emergenza cui viene esposta la comunità locale. In presenza di queste circostanze imprevedibili e gravi, l’ordinamento reagisce con l’attribuzione di poteri straordinari. Infatti si tratta di provvedimenti eccezionali, extra ordinem, e dunque in deroga alla normativa generale vigente, che vengono emessi quando l’esercizio dei poteri ordinari rischierebbe di non essere tempestivo e dunque di rivelarsi inefficace. Tali ordinanze possono essere definite atti amministrativi atipici in quanto prevedono un’ampia discrezionalità in capo all’amministrazione competente (non potendo essere previsto ex ante il loro contenuto). Tra le peculiarità di tali atti emerge come possano essere adottati solo nei casi di necessità e di urgenza e dunque come sia imprescindibile il rispetto del principio di proporzionalità ai sensi del quale lo strumento impiegato deve essere strettamente necessario per il raggiungimento dello scopo. Ciò, impone all’amministrazione di commisurare il potere sulla base di tre criteri: in primo luogo l’atto deve essere idoneo e pertanto bisogna scartare le misure che non permettono di raggiungere lo scopo finale; di seguito è fondamentale il rispetto del requisito della necessarietà, che comporta il dovere di mettere a confronto tutte le misure adatte e orientare la scelta su quella che comporta il minor sacrificio possibile degli interessi incisi dal provvedimento; infine emerge il criterio dell’adeguatezza, secondo cui occorre svolgere una valutazione finale in termini di tollerabilità della restrizione o di incidenza sulla sfera del destinatario.
Altro elemento essenziale dell’ordinanza è che deve essere emanata entro ragionevoli limiti temporali e nella persistenza della situazione eccezionale. Infatti si tratta di un provvedimento transitorio, e dunque temporaneo, come affermato dalla Sentenza del T.A.R. Veneto, Sezione III n 2285/2007, ai sensi della quale: “Il potere di ordinanza, in ogni caso, poiché si avvale di mezzi extra ordinem, è, per sua natura, destinato a durare solo il tempo sufficiente a fronteggiare il pericolo e non può essere usato per dare definitiva sistemazione al problema”.
La facoltà di emettere il provvedimento in questione appartiene ad una pluralità di soggetti: Sindaco, Prefetto, Regioni e Ministro della Salute.
Il papà di Gianni, tuttavia, si stupisce del fatto che sia stata emessa dal Sindaco un provvedimento del genere, poiché Milano Marittima è una rinomata località turistica scelta da decenni dai giovani di tutta Italia proprio per l’intrattenimento e la movida; inoltre la discoteca è un locale storico che opera sul territorio da diversi anni. Per questo motivo decide di leggere le motivazioni dell’ordinanza per provare a comprendere quali ragioni eccezionali possano avere indotto il Sindaco a emetterla. Si scopre così che l’esposto era stato effettivamente depositato dai residenti, i quali lamentavano di non poter riposare durante le ore notturne a causa del volume della musica troppo alto, ma che al contempo, le autorità non avevano effettuato alcun tipo di verifica, ad esempio attraverso l’Arpal, per misurare l’effettivo superamento della soglia consentita dal regolamento comunale. Chiarito questo aspetto ed appurato che non è stata svolta una peculiare istruttoria che potesse accertare la sussistenza di inquinamento acustico, è possibile concludere che il Sindaco non poteva utilizzare il particolare potere dell’ordinanza contingibile ed urgente, per carenza dei suoi presupposti.
Dopo gli aggiornamenti ricevuti dal padre, Gianni si rende conto di come a prima vista l’atto potesse sembrare del tutto legittimo poiché poteva rientrare nelle ipotesi di tutela del decoro, della vivibilità, della tranquillità e del riposo dei residenti (ex art. 8 dl. 8/2017, convertito in legge 48 del 2017), mentre, ad una lettura più attenta, come difettassero i presupposti basilari per l’esercizio di questo potere in quanto esso presuppone una situazione di pericolo effettivo (che in questo caso si poteva individuare nella tutela dei diritti dei residenti lesi dalle immissioni sonore intollerabili) la cui sussistenza però deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione. Il potere di urgenza di cui all’art. 54 d.lgs n. 267/2000 può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale ed impreviste costituenti un'effettiva minaccia per i cittadini ma unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete e non su mere presunzioni.
Gianni purtroppo si vede privato della sua discoteca del cuore, per via di un’ordinanza illegittima, in quanto essa non trova fondamento in una situazione di emergenza accertata. Inoltre, il potere esercitato essendo altamente invasivo della sfera giuridica dei privati in quanto lesivo della libera iniziativa economica del proprietario del locale Miramare, prima di essere posto in essere necessitava di una verifica restrittiva ex ante dei suoi presupposti. In questo caso, il Sindaco prendendo per buono l’esposto di parte della comunità locale e senza effettuare alcun tipo di ulteriore accertamento ha violato, oltre che i principi generali della PA, (primo tra tutti l’obbligo di motivazione che presuppone l’esercizio di una precisa istruttoria) anche e soprattutto il principio di adeguatezza e proporzionalità avendo utilizzato uno strumento eccessivamente restrittivo che poteva essere sostituito con interventi meno gravosi.
Gianni dunque spera che i titolari del Miramare impugnino il prima possibile davanti al T.A.R. Il provvedimento e comunque nel termine di 60 giorni in modo che non divenga definitivo, magari domandando anche la sospensione immediata dell’efficacia così che il locale possa riaprire al più presto.
Silvia Boidi, Asia Pinotti, Sofia Spreafico